Scrive il Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 4 del 2012:
"In materia di porto d'armi per difesa personale, il rilascio dell'autorizzazione non costituisce un diritto del cittadino ma un suo interesse che cede a fronte del superiore interesse pubblico alla sicurezza. Il porto d'armi configura un permesso in deroga al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e all'art. 4 della legge n. 110/1975, per il cui rilascio l'art. 42 del R.D. n. 773/1931 richiede quale presupposto cogente il dimostrato bisogno. L'autorità amministrativa è titolare di un potere altamente discrezionale che le consente di effettuare un giudizio prognostico, in via preventiva, sull'opportunità di rilasciare o rinnovare il porto d'armi. Tale ampia discrezionalità implica un onere motivazionale rinforzato, che deve dare conto sia dell'aspetto soggettivo relativo all'affidabilità del richiedente e alla sua condotta, sia dell'aspetto oggettivo concernente le condizioni dell'ordine pubblico nella zona interessata o l'aumentato pericolo che malintenzionati possano impadronirsi dell'arma. La semplice attività svolta dall'interessato non è sufficiente per giustificare il rilascio dell'autorizzazione richiesta, dovendo sussistere un dimostrato bisogno concreto e attuale di difesa personale e non una mera situazione ipotetica."
La storia è sempre la stessa. La motivazione è giusta di per sè ma quello che si dimentica di dire è che non è proprio così. Non è che le questure o le prefetture possano fare come gli pare.
Questo risulta dalla logica e dai principi fondamentali del nostro ordinamento. E' tuttavia un principio proclamato dalle migliori sentenze.
“Il
giudizio di ‘non affidabilità’ […] deve essere sorretto da una
motivazione adeguata che dia conto dell’effettiva e attuale
pericolosità del soggetto”
(cfr. TAR
Lombardia, Brescia, Sez. I, Sent. n. 00162/2024).
Inoltre, il Consiglio
di Stato (Sez. III, Sent. n. 08099/2022)
ha chiarito ch
e, a fronte di un’istanza di riesame,
l’Amministrazione è tenuta a una nuova valutazione che tenga conto
di tutte le circostanze, soprattutto se sopravvenute.
Per la sentenza del Consiglio di Stato n. 7545 del 2024:"La misura non deve comportare un sacrificio eccessivo dei diritti del privato rispetto ai benefici che si intendono ottenere. assenza di vizi macroscopici (come l’eccesso di potere, l’arbitrarietà o l’illogicità manifesta) e alla coerenza interna del provvedimento con gli elementi istruttori raccolti equilibrio tra esigenze di pubblica sicurezza e posizioni individuai." Si è anche ritenuto (secondo questi principi) che il furto di robetta in un supermercato, non sia equiparabile al furto ad esempio di un'auto o in un appartamento.
In altri termini, l'amministrazione deve sempre agire secondo i criteri di ragionevolezza, proporzionalità, studiando i casi pratici nel loro concreto e non sulla base di uno "stampone" valido per tutti.
