Una recente e significativa pronuncia del TAR Calabria (Reggio Calabria), la n. 709 del 10 novembre 2025, difende la posizione dei detentori di armi contro i provvedimenti di revoca basati su motivazioni generiche o parziali. Il caso riguardava una Guardia Particolare Giurata che si era vista privare del decreto e del porto d'armi a seguito di segnalazioni sulla propria vita familiare e sociale, nonostante una carriera e una condotta morale fino ad allora impeccabili.
Il cuore della sentenza risiede nella dura contestazione del difetto di istruttoria da parte della Questura. Secondo i magistrati calabresi, l'Amministrazione non può limitarsi a raccogliere elementi indiziari frammentari o "voci" sulla sfera privata del soggetto per giustificare un provvedimento così limitativo della libertà professionale e personale. Il TAR ha evidenziato che:
Mancanza di riscontri oggettivi: La P.A. ha omesso di verificare la veridicità e la gravità delle segnalazioni, trasformando un sospetto in un giudizio di inaffidabilità senza prove concrete di pericolo.
Omessa valutazione del passato: È stato ignorato il "curriculum" del titolare. Una storia professionale senza macchia deve pesare nel giudizio complessivo e non può essere cancellata da un singolo episodio non accertato.
Obbligo di motivazione rigorosa: Il potere discrezionale del Prefetto o del Questore non è un "assegno in bianco"; deve poggiare su un'analisi logica, attuale e documentata.
In sintesi, la sentenza ribadisce che il porto d'armi non può essere revocato per un semplice "sentito dire". Se la condotta del cittadino è stata sempre esemplare, l'Amministrazione ha l'onere di dimostrare, con fatti certi e non con congetture, perché quella persona sia diventata improvvisamente pericolosa per l'ordine pubblico.
Sulla base della sentenza n. 709/2025 del TAR Calabria (Sez. I), la fattispecie concreta riguardava una vicenda piuttosto comune quanto delicata: il coinvolgimento della Guardia Particolare Giurata (GPG) in un contesto di conflittualità familiare, sfociato in una querela sporta dalla coniuge.
Ecco i dettagli di cosa era successo e perché il TAR ha annullato il provvedimento:
Il fatto scatenante
L'Amministrazione (Prefettura e Questura) aveva disposto la revoca del decreto di nomina a GPG e del relativo porto d'armi basandosi esclusivamente su una querela presentata dalla moglie del ricorrente nell'ambito di una separazione difficile. Nella querela si ipotizzavano condotte aggressive o minacciose, tipiche dei contesti di crisi coniugale, che avevano portato l'Autorità di Pubblica Sicurezza a ritenere che fosse venuto meno il requisito della "perfetta e specchiata condotta" richiesto dall'art. 138 del TULPS.
Perché il TAR ha contestato il difetto di istruttoria?
Il Tribunale ha censurato l'operato della P.A. per tre ragioni specifiche legate alla fattispecie concreta:
Mancanza di accertamenti autonomi: L'Amministrazione si era limitata a recepire il contenuto della querela come se fosse una "verità accertata", senza attendere riscontri oggettivi o l'esito delle indagini preliminari. Il TAR ha chiarito che la semplice pendenza di una denuncia non può bastare a giustificare una revoca se non è supportata da altri elementi di pericolosità.
Omessa valutazione del contesto: I giudici hanno sottolineato che i fatti contestati erano strettamente circoscritti a un ambito endofamiliare e non indicavano una pericolosità sociale generalizzata o un rischio di abuso dell'arma nel servizio professionale.
Il "Curriculum" della GPG: Il ricorrente svolgeva la professione da anni con una condotta impeccabile, senza mai aver dato adito a rilievi. Il TAR ha evidenziato che l'Amministrazione non aveva bilanciato il singolo episodio (contestato e non provato) con l'intera vita lavorativa e sociale del soggetto, cadendo così nell'irragionevolezza.
Aggiungo che una rondine non fa primavera. E' un'ottima sentenza e ce ne sono state altre simili. Questo però non significa che altri TAR applichino questo principio sacrosanto. Ogni TAR e ogni Questura sono a sé.