sabato 28 febbraio 2026

Porto d'Armi e Parenti "Scomodi": La Sola Parentela Non Basta per il Diniego!

Cari amici tiratori, cacciatori e appassionati di armi, quante volte avete sentito dire che basta avere un parente con qualche "precedente" per vedervi negare il porto d'armi? Ebbene, la giurisprudenza sta mettendo un freno a questi automatismi. Una recente sentenza del TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, 18/03/2024, n. 217 ha chiarito un punto fondamentale: il mero rapporto di parentela con soggetti controindicati non può, da solo, giustificare il diniego porto d'armi

L'Amministrazione non può più limitarsi a un'indagine superficiale. Deve motivare il provvedimento basandosi su elementi di fatto esplicitamente collegati alla persona del richiedente, dimostrando un'incidenza concreta di tali rapporti sulla probabilità che proprio voi abusiate delle armi. Un diniego fondato solo su legami familiari, senza un'istruttoria specifica e personalizzata, è illegittimo. Questo significa che l'Autorità deve provare che la vostra condotta personale è compromessa da queste frequentazioni, non solo che esistono.È un principio di diritto importante che tutela la vostra affidabilità individuale. Se vi trovate di fronte a un diniego porto d'armi per parentela o a una revoca porto d'armi basata su motivazioni generiche, sappiate che avete il diritto di far valere le vostre ragioni.Hai ricevuto un diniego o una revoca del porto d'armi basata su motivazioni che ti sembrano ingiuste o superficiali? Non lasciare che un automatismo comprometta la tua passione o il tuo diritto. Contattami per un confronto informale sulla tua situazione. Puoi trovare tutti i miei riferimenti nella pagina Contatti.

venerdì 27 febbraio 2026

Coltelli. Il decreto legge degli ignoranti e peggio. Decreto-Legge 23/2026 c.d. Sicurezza

Vediamo qualcosa di questa ultima boiata sulle armi.

Il Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, entrato in vigore il 25 febbraio 2026, introduce significative modifiche alla disciplina del porto di coltelli e strumenti atti ad offendere, inasprendo le sanzioni e ampliando le fattispecie di reato. Le principali novità riguardano l'articolo 4 e l'articolo 4-bis della Legge 18 aprile 1975, n. 110.In particolare, viene introdotta una nuova fattispecie di reato per chi porta fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, strumenti con lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a otto centimetri, punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni (Art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. 23/2026). A questa violazione possono aggiungersi sanzioni amministrative accessorie come la sospensione della patente di guida o del porto d'armi.Viene inoltre specificato che la pena per il porto di armi per cui non è ammessa licenza si applica anche a chi porta strumenti con lama a due tagli e a punta acuta. Un'altra importante novità riguarda il porto di coltelli con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a cinque centimetri, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto, oppure apribili con una sola mano, nonché i coltelli "a farfalla" o camuffati. Anche per questi strumenti, il porto senza licenza è ora esplicitamente sanzionato (Art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. 23/2026).Infine, il decreto introduce nuove disposizioni per la prevenzione della violenza giovanile, prevedendo sanzioni amministrative per i genitori di minori che commettono reati legati al porto di armi o strumenti atti ad offendere (Art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. 23/2026), e vietando la vendita di tali strumenti ai minori di diciotto anni, con obblighi di verifica per i venditori fisici e online (Art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. 23/2026).La normativa precedente con molta semplicità ed efficienza (legge 110/1975 art. 4) proibiva di portare fuori dalla propria abitazione ogni strumento atto ad offendere. Pur con dibattiti giuridici e sentenze varie le cose erano chiare e logiche. Ora la situazione è peggiorata, sia per le norme in sè, sia per i problemi che ci saranno per il coordinamento con la legislazione  precedente. Vediamo qualche punto.Esiste una forte4 sanzione per chi porta fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo, strumenti con lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a otto centimetri. Forse questi terribili legislatori non sanno che con una lama di meno di 8 cm si può sgozzare una persona, o sfregiare e provocargli gravi lesioni? Per quello che riguarda i coltelli con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a cinque centimetri, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto, oppure apribili con una sola mano, nonché i coltelli "a farfalla" o camuffati la situazione è peggiorata e criminalizza milioni di italiani.

Già la Cassazione aveva sostenuto per anni che i coltelli con blocco della lama erano armi vere e proprie (non improprie). Poi aveva ragionato ma ora il guaio lo fa il legislatore. I coltelli in questione sono anche quelli diffusissimi che si possono aprire con una mano e con il successivo blocco della lama. In pratica tutti perchè quelli con la lama non bloccata (come le pattade o scannatore siciliano) sono una minoranza. A questi si aggiungono gli attrezzi multiuso che tra cacciaviti e seghette hanno anche una lama. Ora non si possono proprio portare fuori da casa; non pare sia opponibile nemmeno il giustificato motivo. Vengono infatti inclusi tra quelli per cui non è ammessa la licenza di cui all'art. 4 bis della legge 110/1975.In pratica fino ad oggi si potevano utilizzare questi coltelli a caccia o in campagna. Ora non possono più uscire dall'abitazione.E poi come la mettiamo con i cacciaviti? Sono anche più pericolosi di alcuni coltelli ma non se ne parla. Ci sono poi altri punti ma ora ho scritto anche troppo e le parolacce vorrei evitarle. Dico solo che c'è la solita buffonata acchiappa voti per cui invece di contrastare effettivamente un fenomeno criminale si fa una bella legge che aumenti le pene....Se mi volete contattare non usate Facebook o simili ma cliccate sulla pagina contatti . PS Questo post non ha scopi politici. E' solo contro gli imbecilli, furbi ed ignoranti (che possono essere in tutti i governi).


mercoledì 25 febbraio 2026

Le cartucce a pallini le posso tenere sul tavolo della cucina?

La detenzione di cartucce da caccia a pallini (munizione spezzata) è regolamentata da precise norme che ogni cacciatore o tiratore  deve conoscere per evitare grossi guai. 

Tanto per dare un'idea, ricordo un mio zio grande cacciatore. Aveva un negozio di porcellane, elettrodomestici e tante altre cose, il tipico negozio di campagna dell'epoca. Vendeva anche le cartucce e le teneva ammucchiate in mezzo ai piatti ed alle bombole del gas. :-)

L'abitudine generale è quella di trattare le cartucce a pallini come se si potessero usare meno precauzioni  che per le cartucce a palla.

Per quanto riguarda i limiti quantitativi, la legge stabilisce che è possibile detenere fino a 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia senza alcun obbligo di denuncia. Questo limite è specificamente previsto dall'Art. 26 della Legge 110/1975. Se si superano le 1000 cartucce, scatta l'obbligo di denunciarle all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 72 ore, come previsto dall'Art. 38 del TULPS, fino a un limite regolamentare che solitamente si attesta a 1500.

Per quanto concerne la custodia, non esiste un obbligo normativo che imponga al privato di riporre le munizioni in cassaforte o armadi blindati. Il principio guida è quello della "normale prudenza" (Art. 20 L. 110/1975). Tuttavia, la situazione cambia radicalmente se in casa sono presenti minori, incapaci o persone inesperte. In questi casi, l'omissione di cautele idonee a impedire l'agevole impossessamento delle munizioni costituisce reato ai sensi dell'Art. 20-bis della Legge 110/1975. Lasciare le cartucce "in giro per casa" è quindi una condotta ad alto rischio: penalmente rilevante in presenza di soggetti vulnerabili e, in ogni caso, amministrativamente pericolosa, potendo portare alla revoca del porto d'armi per perdita del requisito di affidabilità (Art. 39 TULPS).Come al solito quindi prudenza e poi prudenza. Lasciarle in giro per casa è la soluzione peggiore. Meglio sempre la cassaforte(anche se non obbligatoria di per sé. Va anche detto che la cassaforte non può essere una cassettina non attaccata al muro e quindi facile da asportare in blocco.

lunedì 23 febbraio 2026

Carabine ad Aria Compressa Modificate: La Cassazione Equipara ad Arma Comune da Sparo

Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40700 del 17 dicembre 2025, ha emesso un pronunciamento di significativa importanza in materia di armi, chiarendo la qualificazione giuridica delle carabine ad aria compressa che subiscono alterazioni meccaniche. La Suprema Corte ha stabilito che la modifica delle caratteristiche originali di tali armi, come ad esempio la sostituzione della molla con una potenziata, le trasforma in vere e proprie armi comuni da sparo. Questa riLaqualificazione comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) Corte di Cassazione, Sezione I Penale, 17/12/2025, n. 40700.

La sentenza sottolinea un aspetto cruciale: la titolarità di una licenza di porto d'armi per uso caccia non esonera in alcun modo dalla responsabilità penale per la detenzione di armi non regolarmente denunciate o che siano state alterate. Ciò significa che anche un cacciatore in possesso di regolare licenza può incorrere in sanzioni penali se detiene una carabina ad aria compressa modificata senza averla denunciata come arma comune da sparo.Un ulteriore punto chiarito dalla Cassazione riguarda la prova della consapevolezza dell'alterazione. Questa può essere desunta da elementi indiziari precisi e concordanti. Tra questi, la Corte ha indicato il rinvenimento di munizioni compatibili con l'arma modificata e l'esercizio costante dell'attività di cacciatore, elementi che possono far presumere la conoscenza e la volontà di utilizzare l'arma alterata in modo improprio. La pronuncia ribadisce la necessità di un'attenta verifica delle proprie dotazioni da parte di chi detiene armi, per evitare gravi conseguenze legali.Nella mia esperienza ho visto spesso processi per carabine ad aria compressa modificate e non è una bella cosa. Può essere che nessuno se ne accorga mai ma capita, specialmente se si caccia con una di queste carabine nel giardino di casa.

Caccia illegale: la Cassazione conferma la linea dura su armi e richiami vietati

 La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 10006 del 13 marzo 2025, ha fornito un importante chiarimento in materia di illeciti venatori, ribadendo la ferma posizione della giustizia nei confronti di chi viola le normative sulla caccia e sul possesso di armi. La pronuncia Corte di Cassazione, Sezione I Penale, 13/03/2025, n. 10006 ha confermato la responsabilità penale per il porto abusivo di fucile da caccia e munizionamento senza la necessaria licenza, sottolineando la gravità di tali condotte.

Ma non solo: la Suprema Corte ha anche sanzionato l'esercizio dell'attività venatoria con l'ausilio di richiami acustici a funzionamento elettromagnetico, strumenti espressamente vietati dalla legge. La sentenza ha evidenziato come il possesso di un telecomando per tali richiami, trovato acceso, unitamente al tentativo di occultare l'arma, costituiscano prove gravi e concordanti di un'attività venatoria illecita. Questo rafforza il principio secondo cui gli elementi indiziari, se precisi e univoci, possono fondare un giudizio di colpevolezza.Un altro aspetto cruciale affrontato dalla Cassazione riguarda l'inammissibilità di ricostruzioni alternative dei fatti. La Corte ha chiarito che tali ipotesi difensive non possono essere prese in considerazione se prive di riscontri oggettivi e, soprattutto, se smentite dalle osservazioni e dai rilievi della polizia giudiziaria. Questa decisione ribadisce l'importanza delle prove raccolte sul campo e la necessità di un approccio rigoroso nell'accertamento delle responsabilità penali in ambito venatorio.Anche qui massima attenzione e prevenzione. Uno dei pericoli è anche il litigare violentemente con guardie venatorie ed altri operanti. Il principio è sempre lo stesso: meglio evitare e non peggiorare. Un processo penale (anche se vittorioso) mè sempre peggio di un pò di selvaggina o meno della soddisfazione di un sentito me motivato "vaffa ...".  Per qualsiasi problema concreto contattatemi cliccando su contatti .

mercoledì 18 febbraio 2026

Porto d'Armi e Procedimenti Penali: La Sola Pendenza di un procedimento Non Basta per il Diniego!

Attenzione! Se avete una licenza di porto d'armi o state pensando di richiederla, sappiate che la sola pendenza di un procedimento penale non può automaticamente farvi perdere il titolo o impedirvi di ottenerlo. Troppo spesso l'Amministrazione tende a negare o revocare il porto d'armi basandosi su un semplice "precedente" o su un'indagine in corso, senza un'analisi approfondita.

Una sentenza fondamentale del TAR Lombardia, Sezione I, 27/09/2022, n. 2067 ha messo un punto fermo: il giudizio di inaffidabilità deve essere supportato da una motivazione solida, che dimostri l'attualità del pericolo. Non basta il mero richiamo a una pendenza, soprattutto se il reato contestato è "neutrale" rispetto al rischio di abuso delle armi. Questo significa che l'Amministrazione deve valutare il vostro comportamento attuale e non può limitarsi a un automatismo. Se vi trovate in questa situazione, non arrendetevi: una difesa legale porto d'armi mirata può fare la differenza.Una delle situazioni classiche a cui può applicarsi questo principio è quello del marito denunciato per minacce o lesioni durante una separazione personale. Qualche volta l'innocenza è evidente ma - per la sola presenza della denuncia (magari con archiviazione - il porto d'armi viene negato. Questa è una sentenza che oserei definire straordinaria ma ciò non significa automaticamente che le Questure e Prefetture debbano cambiare le cattive abitudini. Tuttavia è un ottimo principio ed un'ottima argomentazione per difendersi e contestare un diniego di licenza. Tra l'altro, mi fa piacere che la decisione provenga dal TAR Lombardia che non è certo un TAR favorevole al poveretto che vuole andarsene a caccia o a sparare un pò di colpi al poligono!

martedì 17 febbraio 2026

Archivio CED e Porto d'Armi: Quando i Dati Vecchi Non Bastano per la Revoca. Cosa fare.

L'archivio del Centro Elaborazione Dati (CED) e il Sistema di Indagine (SDI) sono strumenti fondamentali per le Forze dell'Ordine, ma la loro consultazione non può tradursi in un automatismo quando si tratta di negare o revocare il porto d'armi. Una recente sentenza del TAR Lazio, Sezione I Ter, 27/12/2024, n. 23564 ha chiarito un punto cruciale: l'Amministrazione non può basare la revoca del porto d'armi su dati presenti nel CED che risultino errati, non aggiornati (ad esempio, mancate registrazioni di assoluzioni) o riferiti a fatti estremamente risalenti nel tempo.

Questo significa che un vecchio "precedente" o una segnalazione di polizia, magari di decenni fa e senza seguito penale, non può da solo giustificare un giudizio di inaffidabilità. I giudici hanno ribadito che è illegittimo un provvedimento che recepisce acriticamente segnalazioni SDI senza una valutazione della loro attualità e gravità. L'Amministrazione ha l'obbligo di svolgere un'istruttoria congrua, che tenga conto dell'intero percorso di vita del soggetto e non solo di singoli dati isolati.

Anche le frequentazioni con soggetti pregiudicati, spesso registrate nel CED, non possono fondare automaticamente la revoca se non viene provato un effettivo rapporto di amicizia o frequentazione assidua. Il pericolo di abuso delle armi deve essere comprovato da un giudizio prognostico sulla personalità del soggetto, non da meri automatismi. Se ti trovi a contestare un diniego o una revoca basata su dati CED non attuali o errati, una difesa legale competente nella materia è essenziale.

La prima cosa da fare (anche solo per controllare la propria posizione) è quella di ottenere una visura CED (vedere qui la pagina visure CED  . Nel caso in cui si chieda la licenza di caccia o altro porto d'armi o titolo di polizia, sarà utile depositare una memoria motivata fin dalla domanda.

Nel caso in cui poi ci sia stata già una revoca bisogna impugnare subito per non decadere.

giovedì 12 febbraio 2026

Porto d'Armi per Difesa Personale. Requisiti. Basta maneggiare molto denaro? Brutta sentenza TAR Campaniasta un'Asticella Altissima

Una recente sentenza del TAR Campania, Sezione V, 08/01/2025, n. 158 ha ribadito che i requisiti per porto d'armi difesa sono estremamente stringenti. Non basta essere un commerciante che maneggia molto denaro o un imprenditore per giustificare la necessità di un'arma.

Occorre  la prova di un pericolo attuale, concreto e specifico, che non possa essere neutralizzato con altri mezzi meno invasivi, come ad esempio la vigilanza privata o l'adozione di sistemi di pagamento elettronici. La convinzione che per avere porto d'armi basta maneggiare forti somme di denaro è, dunque, un errore. Inoltre, la sentenza sottolinea un aspetto cruciale per chi già possiede il titolo: il rinnovo del porto d'armi non è mai automatico. L'Amministrazione ha la facoltà di riesaminare la situazione ogni anno, potendo "ripensarci" anche in assenza di fatti nuovi. Questo significa che la valutazione di affidabilità e del "dimostrato bisogno" è costante. Per evitare revoca porto d'armi, è fondamentale mantenere una condotta irreprensibile e dimostrare sempre la persistenza di un pericolo eccezionale e non altrimenti gestibile.La mia personale osservazione è che è la solita storia. Si impedisce al cittadino nesto di difendersi ed in pratica si agevolano i delinquenti. Tra l'altro il concetto stesso di forte somma è tutto discutibile. Il rapinatore che ferma il proprietario di un ristorante la notte non è che prima di dargli una coltellata veda esattamente quello che ha nel portafoglio...Inoltre va sempre ricordato che una sentenza non fa legge e che i singoli casi vanno esaminati uno per uno perchè l'essenziale è la valutazione del caso concreto.

lunedì 9 febbraio 2026

Porto d’armi negato nonostante la riabilitazione? Il TAR Lazio supera l’automatismo dell’art. 43 TULPS

Una recente pronuncia del TAR Lazio, Sezione I Stralcio, 18/11/2024, n. 20456 segna un punto importante a favore dei cittadini che, pur avendo commesso errori in passato, hanno ottenuto la riabilitazione penale. La sentenza affronta il delicato tema dei "reati ostativi" (come il furto, previsto dall'art. 43 TULPS), che normalmente comportano il diniego automatico della licenza di porto d'armi senza lasciare margine di discrezionalità al Questore o al Prefetto.

I giudici amministrativi hanno stabilito un principio fondamentale: l'intervento della riabilitazione fa venire meno l'automatismo del divieto. In pratica, una volta "ripulita" la fedina penale, l'Amministrazione non può più limitarsi a citare la vecchia condanna per negare il titolo, ma è obbligata a effettuare una nuova valutazione discrezionale del caso concreto. Questo è particolarmente vero se i fatti reato sono molto risalenti nel tempo.La sentenza chiarisce che il decorso del tempo e la buona condotta successiva devono avere un peso. L'Amministrazione deve quindi motivare perché, nonostante la riabilitazione e gli anni trascorsi senza ulteriori problemi, il soggetto sia ancora da considerarsi socialmente pericoloso o inaffidabile. Non basta più il "precedente" a chiudere la porta per sempre: serve un'analisi attuale della personalità del richiedente.E' quindi indispensabile una valutazione attuale della pericolosità.Quando ci si trova di fronte a Questure e Prefetture che non applicano questo semplice, rigoroso principio. L'impugnazione è praticamente obbligatoria. 

sabato 7 febbraio 2026

Ci possono revocare il porto d'armi se si tarda a denunciare il furto? Cassaforte?

Subire il furto di un'arma è un evento traumatico, ma la gestione delle ore successive è cruciale per non perdere la licenza di porto d'armi. Una recente sentenza del TAR Emilia-Romagna, Parma, Sezione I, 14/01/2025, n. 9 ha acceso i riflettori proprio sul comportamento del detentore post-evento, confermando la legittimità del divieto di detenzione armi (art. 39 TULPS) per chi mostra superficialità in questa fase delicata.

Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto che la condotta del ricorrente, caratterizzata da un ritardo nella denuncia e dalla mancata messa in sicurezza immediata delle altre armi possedute, fosse indice di inaffidabilità. L'Amministrazione, infatti, non valuta solo la diligenza nella custodia preventiva (come l'uso di armadi blindati), ma anche la reattività e il senso di responsabilità dimostrati nell'emergenza. Non denunciare tempestivamente o trascurare la protezione delle armi superstiti denota, secondo il TAR, una carenza di quella "specchiata condotta" necessaria per mantenere il titolo di polizia.La lezione è chiara: in caso di sottrazione, la priorità assoluta deve essere la denuncia immediata alle Forze dell'Ordine e l'adozione di misure straordinarie per proteggere ciò che resta. Qualsiasi esitazione può essere letta come un sintomo di pericolosità sociale o scarsa affidabilità, legittimando il ritiro cautelativo di tutte le licenze.Sui tempi, per la Cassazione, sez. I penale,  (sent. 35922 del 4.11.2025) la denuncia va fatta SUBITO. Non hanno alcun senso le 72 ore previste per altre situazioni.Ovviamente poi va approfondito il tema della responsabilità o meno per le modalità di custodia. Secondo quanto sopra si può perdere il porto anche se l'arma era custodita con tutte le cautele del mondo.

giovedì 5 febbraio 2026

Si può tenere la pistola nel camper? Armi in Camper: Tra Trasporto, Dimora e Obblighi di Custodia.

La possibilità di detenere armi in un camper dipende dalla qualificazione giuridica del mezzo nel momento specifico: veicolo in movimento o abitazione. Durante il viaggio, si applicano le regole del "trasporto": l'arma deve essere scarica, chiusa (preferibilmente nella cassaforte di cui il mezzo è dotato) e non prontamente disponibile, per evitare l'accusa di porto abusivo (Corte di Cassazione, Sez. I, n. 35255/2024). Quando il camper è stazionato e usato per vivere, esso assume la natura di "privata dimora" (Corte di Cassazione, Sez. V, n. 27677/2024), legittimando la detenzione domiciliare.

Il punto critico riguarda la denuncia all'Autorità (Art. 38 TULPS), che è legata al luogo fisico di custodia e non solo alla residenza anagrafica. Se si vive stabilmente nel camper, l'arma va denunciata in quel luogo; se il camper si sposta cambiando luogo di sosta prolungata, è necessario denunciare immediatamente il trasferimento dell'arma (Corte di Cassazione, Sez. I, n. 07770/2025). Infine, la sicurezza è dirimente: poiché un camper è strutturalmente meno sicuro di una casa in muratura, l'uso di cassaforte, telecamere e antifurto è indispensabile per dimostrare la "diligenza" richiesta dall'Art. 20 L. 110/1975 ed evitare sanzioni per omessa custodia in caso di furto (TAR Basilicata, n. 121/2025).In sostanza se il camper è fermo e ci si abita stabilmente (magari con la residenza) è tutto più semplice ne non ci sono problemi. Il punto critico è quello della corretta custodia delle armi. Non va dimenticato che un camper ed una roulotte si aprono più facilmente di una casa in muratura e questo ha la sua importanza. Di conseguenza, qualora si vogliano detenere in un camper, roulotte (o simili, anche teoricamente baracche) occorre l'attenzione massima per le misure di sicurezza: indispensabile la cassaforte e un sistema di allarme (con videocamera). Occorre poi che la cassaforte non sia semplicemente appoggiata all'interno ma che in qualche modo sia magari saldata ad elementi strutturali in modo che non sia facilmente asportabile.

mercoledì 4 febbraio 2026

Pacchetto Sicurezza e Porto di Coltello. Caivano. Problema proposta 5 cm.

Decreto Caivano del 2023, in vigore).

Il recente "Pacchetto Sicurezza" (in particolare il D.L. 123/2023, noto come "Decreto Caivano") ha introdotto una stretta significativa sulla disciplina del porto di armi e strumenti atti ad offendere, modificando l'assetto sanzionatorio della
Legge 110/1975. Sebbene la distinzione tra "armi proprie" e "strumenti atti ad offendere" (come i coltelli da cucina o multiuso) rimanga invariata, le conseguenze per chi viene trovato in possesso di questi ultimi senza un "giustificato motivo" sono ora molto più severe.

La novità principale riguarda l'inasprimento delle pene. L'art. 4, comma 3, della L. 110/1975 prevede ora l'arresto da uno a tre anni (in precedenza era da sei mesi a due anni) e un'ammenda da 1.000 a 10.000 euro per il porto ingiustificato di strumenti da punta o da taglio fuori dalla propria abitazione. Inoltre, è stato abrogato il secondo comma dell'art. 699 del Codice Penale, concentrando la risposta punitiva nella legge speciale per evitare sovrapposizioni normative.Un ulteriore giro di vite è rappresentato dal nuovo art. 4-bis della L. 110/1975, che introduce il delitto di porto di armi per cui non è ammessa licenza, punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena è aumentata se il fatto avviene in luoghi sensibili come scuole, stazioni ferroviarie o parchi pubblici, evidenziando la volontà del legislatore di tutelare maggiormente le zone di aggregazione.In teoria tutto bello: in pratica è il vecchio vizio italico di inasprire le pene (e non risolvere i problemi) per illudere che si sta lavorando seriamente per il cambiamento.
Vediamo ora cosa prevede la legge in discussione sul limite dei 5 cm di lama.
  1. Soglia superiore ai 5 cm (Divieto Assoluto): Per i coltelli con lama flessibile, acuminata e tagliente superiore a 5 cm (nonché per coltelli a scatto o a farfalla), la proposta prevede un divieto assoluto di porto. La violazione di questa norma non sarebbe più una contravvenzione, ma un delitto punito con la reclusione da 1 a 3 anni. Per questa categoria, il legislatore intende escludere la possibilità di invocare il "giustificato motivo", rendendo il porto sempre illecito.
  2. Soglia inferiore ai 5 cm: Per i coltelli al di sotto di questa misura, non è prevista una "non punibilità" automatica (libero porto). Tuttavia, essi non rientrano nella nuova fattispecie di "divieto assoluto" (delitto). Rimangono soggetti alla disciplina generale che richiede comunque cautela e un giustificato motivo, ma senza l'automatismo della sanzione penale più grave (reclusione da 1 a 3 anni) prevista per le lame più lunghe.
In sintesi, la soglia dei 5 cm nelle nuove proposte serve a delimitare il confine oltre il quale scatta una nuova fattispecie di reato più severa, priva di giustificazioni ammissibili, e non a garantire l'impunità per le lame più corte.Per dirla gentilmente è una grande strombolata. Si tratta di norme ancora in discussione ma i punti oscuri sono tanti. Premesso che coltelli da caccia o da utilità spesso superano la lunghezza di 5 cm per le lame, si sostiene che in presenza dell'attuale concetto del porto giustificato non ci sarebbero problemi.Ma Il problema (oltre alla legge in sè) è dato dai possibili errori interpretativi (comunissimi). Un coltello di meno di 5 cm può tagliare tranquillamente la gola ed uccidere. Un coltello di più di 5 cm (intendo sempre la lama) può essere una normale attrezzatura agricola. Personalmente e come avvocato non mi fido degli attuali (mi riferisco anche ai precedenti) legislatori e magistrati. Tra l'altro la storia dei 5 cm sembra una cattiva scopiazzatura di quanto previsto dall'originale TULPS ma uqelle norme erano molto più serie e logiche.