lunedì 9 marzo 2026

Porto di Bastone Animato: Un Pezzo di Storia Ancora Legale, Ma con Estrema Cautela

Il "bastone animato" è affascinante, evoca immagini di eleganza e mistero, ma cosa dice la legge italiana su questo particolare oggetto? È ancora possibile portarlo? La risposta è sì, ma con restrizioni così severe da renderlo un'eccezione rarissima. Il bastone animato, ovvero un bastone che cela al suo interno una lama, è classificato come arma propria a tutti gli effetti, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come ribadito dalla Corte di Cassazione n. 752/2025. Non è un semplice strumento atto ad offendere, ma un'arma bianca vera e propria (Art. 30, n. 1, TULPS). La licenza per il porto di bastone animato è formalmente ancora prevista dall'ordinamento italiano, ma è una concessione eccezionale. Il Prefetto può rilasciarla solo se la lama ha una lunghezza non inferiore a 65 centimetri e se il richiedente dimostra un "bisogno eccezionale di difesa personale" (Art. 42, comma 1, TULPS). Questo "dimostrato bisogno" è un onere probatorio altissimo, che va ben oltre il semplice maneggiare denaro o vivere in zone a rischio, e viene valutato con estremo rigore dall'Amministrazione (TAR Campania, n. 457/2025). La licenza, se concessa, ha validità annuale e il suo rinnovo non è mai automatico: l'Autorità può negarlo anche in assenza di nuovi fatti negativi, operando una nuova valutazione della convenienza e dell'attualità del pericolo (TAR Campania, n. 370/2025). Portare un bastone animato senza la prescritta licenza configura il reato di porto abusivo di armi (Art. 699, Codice Penale), con gravi conseguenze penali. Ancora oggi quindi, almeno se teoricamente un'arma bianca lunga è possibile portarla; un pugnale no ma è da sempre che il pòugnale viene penalizzato proprio per la sua occultabilità e4d estrema pericolosità. Proprio per differenziarlo dal pugnale si stabilisce che la lama del bastone animato debba essere più lunga di 65 cm.

Nessun commento: