mercoledì 4 febbraio 2026

Pacchetto Sicurezza e Porto di Coltello. Caivano. Problema proposta 5 cm.

Decreto Caivano del 2023, in vigore).

Il recente "Pacchetto Sicurezza" (in particolare il D.L. 123/2023, noto come "Decreto Caivano") ha introdotto una stretta significativa sulla disciplina del porto di armi e strumenti atti ad offendere, modificando l'assetto sanzionatorio della
Legge 110/1975. Sebbene la distinzione tra "armi proprie" e "strumenti atti ad offendere" (come i coltelli da cucina o multiuso) rimanga invariata, le conseguenze per chi viene trovato in possesso di questi ultimi senza un "giustificato motivo" sono ora molto più severe.

La novità principale riguarda l'inasprimento delle pene. L'art. 4, comma 3, della L. 110/1975 prevede ora l'arresto da uno a tre anni (in precedenza era da sei mesi a due anni) e un'ammenda da 1.000 a 10.000 euro per il porto ingiustificato di strumenti da punta o da taglio fuori dalla propria abitazione. Inoltre, è stato abrogato il secondo comma dell'art. 699 del Codice Penale, concentrando la risposta punitiva nella legge speciale per evitare sovrapposizioni normative.Un ulteriore giro di vite è rappresentato dal nuovo art. 4-bis della L. 110/1975, che introduce il delitto di porto di armi per cui non è ammessa licenza, punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena è aumentata se il fatto avviene in luoghi sensibili come scuole, stazioni ferroviarie o parchi pubblici, evidenziando la volontà del legislatore di tutelare maggiormente le zone di aggregazione.In teoria tutto bello: in pratica è il vecchio vizio italico di inasprire le pene (e non risolvere i problemi) per illudere che si sta lavorando seriamente per il cambiamento.
Vediamo ora cosa prevede la legge in discussione sul limite dei 5 cm di lama.
  1. Soglia superiore ai 5 cm (Divieto Assoluto): Per i coltelli con lama flessibile, acuminata e tagliente superiore a 5 cm (nonché per coltelli a scatto o a farfalla), la proposta prevede un divieto assoluto di porto. La violazione di questa norma non sarebbe più una contravvenzione, ma un delitto punito con la reclusione da 1 a 3 anni. Per questa categoria, il legislatore intende escludere la possibilità di invocare il "giustificato motivo", rendendo il porto sempre illecito.
  2. Soglia inferiore ai 5 cm: Per i coltelli al di sotto di questa misura, non è prevista una "non punibilità" automatica (libero porto). Tuttavia, essi non rientrano nella nuova fattispecie di "divieto assoluto" (delitto). Rimangono soggetti alla disciplina generale che richiede comunque cautela e un giustificato motivo, ma senza l'automatismo della sanzione penale più grave (reclusione da 1 a 3 anni) prevista per le lame più lunghe.
In sintesi, la soglia dei 5 cm nelle nuove proposte serve a delimitare il confine oltre il quale scatta una nuova fattispecie di reato più severa, priva di giustificazioni ammissibili, e non a garantire l'impunità per le lame più corte.Per dirla gentilmente è una grande strombolata. Si tratta di norme ancora in discussione ma i punti oscuri sono tanti. Premesso che coltelli da caccia o da utilità spesso superano la lunghezza di 5 cm per le lame, si sostiene che in presenza dell'attuale concetto del porto giustificato non ci sarebbero problemi.Ma Il problema (oltre alla legge in sè) è dato dai possibili errori interpretativi (comunissimi). Un coltello di meno di 5 cm può tagliare tranquillamente la gola ed uccidere. Un coltello di più di 5 cm (intendo sempre la lama) può essere una normale attrezzatura agricola. Personalmente e come avvocato non mi fido degli attuali (mi riferisco anche ai precedenti) legislatori e magistrati. Tra l'altro la storia dei 5 cm sembra una cattiva scopiazzatura di quanto previsto dall'originale TULPS ma uqelle norme erano molto più serie e logiche.

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