lunedì 9 febbraio 2026

Porto d’armi negato nonostante la riabilitazione? Il TAR Lazio supera l’automatismo dell’art. 43 TULPS

Una recente pronuncia del TAR Lazio, Sezione I Stralcio, 18/11/2024, n. 20456 segna un punto importante a favore dei cittadini che, pur avendo commesso errori in passato, hanno ottenuto la riabilitazione penale. La sentenza affronta il delicato tema dei "reati ostativi" (come il furto, previsto dall'art. 43 TULPS), che normalmente comportano il diniego automatico della licenza di porto d'armi senza lasciare margine di discrezionalità al Questore o al Prefetto.

I giudici amministrativi hanno stabilito un principio fondamentale: l'intervento della riabilitazione fa venire meno l'automatismo del divieto. In pratica, una volta "ripulita" la fedina penale, l'Amministrazione non può più limitarsi a citare la vecchia condanna per negare il titolo, ma è obbligata a effettuare una nuova valutazione discrezionale del caso concreto. Questo è particolarmente vero se i fatti reato sono molto risalenti nel tempo.La sentenza chiarisce che il decorso del tempo e la buona condotta successiva devono avere un peso. L'Amministrazione deve quindi motivare perché, nonostante la riabilitazione e gli anni trascorsi senza ulteriori problemi, il soggetto sia ancora da considerarsi socialmente pericoloso o inaffidabile. Non basta più il "precedente" a chiudere la porta per sempre: serve un'analisi attuale della personalità del richiedente.E' quindi indispensabile una valutazione attuale della pericolosità.Quando ci si trova di fronte a Questure e Prefetture che non applicano questo semplice, rigoroso principio. L'impugnazione è praticamente obbligatoria. 

Nessun commento: